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Non solo Europee, sabato e domenica si vota anche per la Regione Piemonte

CUNEO

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CUNEO CRONACA - Il Piemonte torna alle urne per la dodicesima volta nella sua storia, con l’obiettivo di eleggere il presidente e i consiglieri regionali che comporranno l’emiciclo di palazzo Lascaris. La prima volta fu nel 1970. Verrà proclamato eletto Presidente della Regione il candidato primo nella lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito del collegio unico regionale. Si vota anche per i sindaci di Comuni grandi e piccoli, a cominciare da Alba, Bra, Fossano e Saluzzo.

Si vota l’8 e il 9 giugno

Come si legge nel decreto del presidente di Giunta, i cosiddetti “comizi elettorali”, che nel linguaggio burocratico sono i giorni in cui si può andare a votare, “sono convocati per le giornate di sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23”.

La nuova legge

Quest’anno c’è una novità, però. Il Piemonte si è dotato di una nuova legge elettorale che prevede alcuni cambiamenti rispetto al passato. Dopo un lungo iter in Commissione e in Consiglio regionale, infatti, lo scorso 19 luglio l’Assemblea subalpina ha approvato la legge 12 del 2024, che tra le altre cose si occupa della rappresentanza ai territori con i seggi attribuiti in modo proporzionale, prevede le supplenze dei consiglieri nominati assessori e istituisce la parità di genere nel voto: chi deciderà di dare due preferenze, dovrà necessariamente scegliere due candidati di sesso diverso, sennò la seconda preferenza non verrà presa in considerazione. Inoltre, si prevede che nessuno dei due sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60 percento, con alternanza fin dove possibile.

La supplenza

Quando si parla di supplenza ci si riferisce alla sospensione dalle funzioni dei consiglieri eletti per il periodo in cui essi svolgono quelle assessorili. Questi consiglieri, approdati al grattacielo di piazza Piemonte, saranno appunto sostituiti dai supplenti in via Alfieri. Se diventa assessore un eletto al proporzionale, subentra il primo escluso della sua lista e circoscrizione; se l’assessore è stato eletto nel listino, è sostituito dal primo escluso a livello regionale, della lista cui il candidato si è apparentato.

Il supplente è in carica per tutto il tempo dell’incarico nell’esecutivo: gli assessori potranno comunque riprendere loro il posto come consiglieri nel caso d’un rimpasto che li veda coinvolti in prima persona, escludendo quindi i supplenti.

In ogni caso, il presidente di Giunta può nominare sino a un massimo di 3 assessori esterni, come da Statuto. In tutto gli assessori possono essere fino a 11, mentre prima della modifica statutaria del 2012 erano fino a 14.

Con una modifica allo Statuto della Regione Piemonte, a partire dalla prossima dodicesima legislatura, è stata introdotta la figura di due sottosegretari, con la contemporanea cancellazione dei consulenti del presidente.

Le soglie e le firme

Ci sono soglie di sbarramento: potranno entrare in Consiglio le coalizioni almeno al 5 percento dei voti validi e le liste non unite in coalizione o facenti parte di coalizione che non ha superato la soglia del 5%, che hanno ottenuto singolarmente più del 3%.

Per la presentazione delle liste circoscrizionali, è stata confermata la disciplina previgente in relazione al numero di firme dei sottoscrittori e alle modalità, aggiungendo l’esonero dalla raccolta di firme per tutte le forze politiche o i movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere.

50 consiglieri, oltre il presidente

I consiglieri restano 50, come nelle ultime legislatura (prima della modifica del 2012 erano 60) e la loro elezione è determinata dall’articolo 10 della legge elettorale: sono quaranta i consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni; gli altri dieci vengono eletti nel cosiddetto listino della coalizione o partito vincente, cioè “con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti”, come da decreto.

Le circoscrizioni e i 40 posti a disposizione sono ripartiti in questo modo:

Alessandria (407mila abitanti) 4 seggi; Asti (208mila abitanti) 2 seggi; Biella (170mila abitanti) 2 seggi; Cuneo (580mila abitanti) 5 seggi; Novara (361mila abitanti) 3 seggi; Torino (2 milioni e 208mila abitanti) 21 seggi; Vco (154mila abitanti) 1 seggio; Vercelli (166mila abitanti) 2 seggi.

Come detto, “i restanti dieci seggi, pari ad un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta, salvo quanto disposto con riferimento al premio di maggioranza e alla garanzia di rappresentanza della minoranza”, che per la nuova legge elettorale non può avere meno di 20 rappresentanti, salvo nell’ipotesi che la maggioranza alle urne raggiunga o superi il 60% dei voti: solo in questo caso estremo, si arriva a 18 rappresentanti di opposizione.

Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55 percento dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45 percento dei voti validi; almeno il 60 percento dei seggi, cioè 30, con voti tra il 45 e il 59 percento, infine 32 seggi dal 60 percento dei voti validi.

Dopo aver calcolato, nel collegio unico regionale, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, si procede a individuare le circoscrizioni a cui attribuirli: 

  1. si redige per ciascun gruppo di liste, una graduatoria delle circoscrizioni ottenuta disponendo in ordine decrescente i risultati della divisione: 

      resti di ciascuna lista circoscrizionale / quoziente elettorale circoscrizionale (QEC); 

  1. sulla base di tale graduatoria si procede all’assegnazione in ciascuna circoscrizione dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.

Riserva di seggio

  1. La riserva di seggio a favore del candidato Presidente secondo classificato comporta la perdita dell'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali a lui collegate, attribuito in sede di collegio unico regionale (cfr. slide n. 13 sul procedimento per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui). 
  2. Se a tale gruppo di liste spettano ulteriori seggi a seguito dell’applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze, a essere sacrificato è l'ultimo seggio conseguito a tale titolo.

Giurisdizione in materia di contenzioso elettorale

La giurisdizione in materia di contenzioso elettorale è ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Spetta al giudice ordinario, ossia al tribunale competente per territorio, conoscere delle questioni che attengono alla eleggibilità, ossia alla materia dell’incandidabilità, dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità. in quanto attinenti al diritto soggettivo di elettorato passivo.

Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato.

L’articolo 126 del Codice del processo amministrativo (d.lgs.104/2010) conferma la giurisdizione del giudice amministrativo – ossia del TAR -  in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi di regioni ed enti locali.

Fatta salva l’immediata impugnabilità dei provvedimenti concernenti l’esclusione delle liste o dei candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale successivo alla convocazione dei comizi elettorali è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

L'articolo 127 stabilisce l'esenzione da qualunque onere fiscale degli atti relativi al contenzioso elettorale.

L'articolo 128 sancisce espressamente l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sia per l'esigenza di riservare alla materia del contenzioso elettorale la più ampia tutela conseguibile con il ricorso giurisdizionale (nei diversi gradi e con il contraddittorio che lo caratterizzano), sia con la necessità di rapida definizione del contenzioso stesso.

L’articolo 130 ammette la cd. "azione popolare", riconoscendo la legittimazione a proporre ricorso non solo a ciascun candidato ma anche a ciascun elettore dell'ente delle cui elezioni si tratta. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti

In caso di accoglimento del ricorso, il tribunale corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati :

a) pari a due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due (detta previsione è funzionale a garantire il rispetto della parità di genere);

b) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.

Precedentemente il numero dei candidati era non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore a un terzo arrotondato all’unità superiore (art. 9, comma 5, legge 108/1968).

Capire come esprimere correttamente il voto è fondamentale per garantire che la propria volontà sia adeguatamente rappresentata. Ecco una guida su come votare.

Come si vota

1. La scheda elettorale

Ogni elettore riceve una scheda elettorale che contiene due sezioni principali:

  • Candidati alla Presidenza della Regione: I nomi dei candidati presidente.
  • Liste Regionali: Le liste dei candidati al consiglio regionale, suddivise per coalizione.

2. Esprimere il voto

L’elettore può esprimere fino a tre preferenze distintamente:

  1. Voto per il Presidente della Regione: Barrando il nome del candidato presidente preferito.
  2. Voto per una Lista Regionale: Barrando il simbolo della lista prescelta.
  3. Preferenza per Candidati della Lista: Scrivendo i nomi dei candidati preferiti accanto al simbolo della lista scelta.

3. Il voto disgiunto

Il voto disgiunto è una possibilità che permette di votare per un candidato presidente di una coalizione e, contemporaneamente, per una lista di un’altra coalizione. Ad esempio, un elettore può scegliere il candidato presidente della coalizione A e votare per una lista della coalizione B o C o D.

4. Preferenza di genere

Gli elettori possono esprimere due preferenze per i candidati al consiglio regionale, purché siano di genere diverso (un uomo e una donna). Se le due preferenze sono per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata.

Vantaggi del voto disgiunto

Il voto disgiunto offre diversi vantaggi:

  1. Maggior libertà di scelta: Gli elettori non sono vincolati a votare solo le liste che sostengono il loro candidato presidente preferito.
  2. Rappresentanza più equilibrata: Consente di comporre il consiglio regionale in maniera più rappresentativa delle diverse sensibilità politiche.
  3. Riduzione del voto strategico: Permette agli elettori di votare separatamente per il presidente e per la lista, rispecchiando meglio le loro reali preferenze.

Attenzione alle norme

Complicazione del voto

Il voto disgiunto può risultare più complesso e c’è il rischio di annullamento del voto se non vengono seguite correttamente le istruzioni. È importante leggere attentamente la scheda elettorale e capire come esprimere correttamente le proprie preferenze.

Esempio pratico

Immaginiamo che ci siano tre candidati alla presidenza: Mario Rossi (coalizione A), Luigi Verdi (coalizione B) e Anna Bianchi (coalizione C). Se un elettore preferisce Mario Rossi come presidente ma ritiene che la lista della coalizione B rappresenti meglio le sue preferenze per il consiglio regionale, può votare in questo modo:

  • Barra il nome di Mario Rossi per il presidente.
  • Barra il simbolo della lista della coalizione B per il consiglio regionale.
  • Indica uno o due candidati (in questo caso una donna e un uomo) della lista della coalizione B.

Dopo il voto

Quando si chiudono le urne e si è fatta la conta dei voti, la procedura di insediamento prevede ancora diversi e fondamentali passaggi. Intanto, alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale, decade l’esecutivo precedente e cessano dalla carica gli assessori esterni; però, sia il Presidente uscente, sia i consiglieri uscenti, compresi gli ex assessori che erano stati eletti, restano ancora in carica come componenti del Consiglio. Per questa dodicesima legislatura, basandoci sulle tempistiche tenute cinque anni fa, possiamo prevedere che la proclamazione avverrà tra il 19 e il 24 giugno 2024.

C’è quindi la nomina della nuova Giunta da parte del Presidente, che per Statuto deve essere conclusa entro dieci giorni dalla sua nomina.

Quando si può tenere, quindi, la prima seduta del nuovo Consiglio appena eletto? La stima dei tempi dice che potrà essere il 15 luglio se le proclamazioni dei Consiglieri si concluderanno tra il 24 e il 30 giugno, mentre potrebbe slittare al 22, se le proclamazioni avverranno dopo il 30 giugno e comunque entro il 7 luglio. Ciò perché l’insediamento del Consiglio, secondo lo Statuto, si svolge il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle proclamazioni.

Nel corso della prima seduta verrà effettuata la surroga dei Consiglieri che abbiano optato per il ruolo di assessore, sarà fatta la proclamazione dei consiglieri supplenti degli assessori, così come verrà eletto l’Ufficio di Presidenza.

La procedura prevede poi che entro quattro giorni dalla prima seduta, vengano costituiti i gruppi consiliari (prevedibilmente intorno al 18–19 luglio 2024) e che sia convocata la prima Capigruppo della legislatura (22–23 luglio), che come prima incombenza dovrà stabilire il numero di seggi da attribuire a ciascun gruppo nella Giunta per le elezioni.

Le linee di mandato della Giunta per la dodicesima legislatura saranno illustrate nella seconda seduta di Consiglio, il 22 o il 23 luglio.

A questo punto deve riunirsi la Giunta per le elezioni, con il precipuo obiettivo di svolgere gli adempimenti per la convalida dei consiglieri, che deve avvenire non prima di 15 e non oltre 120 giorni dall’ultima proclamazione.

Solo a questo punto, quindi, c’è la convalida dei Consiglieri, che non può andare oltre i 120 giorni dall’ultima proclamazione, periodo al quale però bisogna sommare la sospensione estiva dei lavori, per cui è presumibile che possa avvenire a settembre 2024.

L’ultimo adempimento codificato per la ripartenza di legislatura, è infine la cosiddetta riassunzione dei progetti presentati nell’undicesima legislatura, che deve essere fatta entro i sei mesi successivi dall’inizio della nuova.

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